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Immagine del redattoreRedazione Rs Ravenna

Esenzione green pass sul lavoro: chi può richiederla

Nonostante sia ormai passata una settimana dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce l'obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro, c'è ancora poca chiarezza per quanto riguarda i soggetti esenti.



Chi può richiedere l'esenzione

Nel testo della Circolare ministeriale vengono elencati i soggetti che hanno diritto a richiedere un'esenzione, temporanea o permanente, alla vaccinazione anti SARS- CoV- 2, e che quindi non saranno obbligati a mostrare il green pass per accedere al luogo di lavoro. Allo stesso tempo, però, non è stata ancora stabilita la tipologia di certificazione alternativa, se dovrà essere emesso un qualche codice QR o se la certificazione medica cartacea attuale resterà valida in sostituzione del green pass.


Possono richiedere l'esenzione:

  • Soggetti con esenzione medica: tutti coloro che, sulla base di specifiche condizioni cliniche, hanno ricevuto una certificazione medica che li esoneri dall'esibire il green pass. È molto importante per questi soggetti continuare ad applicare le misure di prevenzione anti- contagio, indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti.

  • Soggetti che hanno sviluppato reazioni gravi al vaccino: l'esenzione temporanea può essere anche rilasciata a soggetti che hanno sviluppato reazioni allergiche a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino , o che hanno comunque avuto reazioni gravi.

  • Donne in gravidanza: le donne in stato interessante possono richiedere al proprio medico un certificato temporaneo per essere esentate dalla vaccinazione. L'allattamento invece non è considerato motivo di esenzione.


Chi rilascia l'esenzione

Le certificazioni possono essere rilasciate da:

  1. medici vaccinatori dei servizi vaccinali;

  2. medici di medicina generale o pediatri che operano nella campagna vaccinale anti SARS- CoV- 2 nazionale.


Cosa contiene l'esenzione

Nella certificazione di esenzione vanno indicati:

  1. le generalità dell'interessato

  2. la dicitura completa "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105″;

  3. la data di fine validità della certificazione;

  4. i dati del servizio vaccinale dell'azienda o del servizio sanitario regionale;

  5. il numero d'iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore;

  6. il timbro e la firma del medico certificatore.



Proroga smartworking per lavoratori fragili

Vengono considerati "lavoratori fragili" tutti i lavoratori che a causa di immunodepressione, patologie oncologiche o condizioni di disabilità gravi, sono maggiormente esposti al rischio di un esito grave causato dall'infezione da Covid-19. La condizione di rischio dei lavoratori fragili sussiste sia nei vaccinati che non.


Questa categoria non ha diritto all'esenzione, se non giustificata da idonea certificazione medica, ma per proteggere questi lavoratori è stata stabilita una proroga del diritto al lavoro agile fino al 31 ottobre 2021.


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