Nonostante sia ormai passata una settimana dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce l'obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro, c'è ancora poca chiarezza per quanto riguarda i soggetti esenti.
Chi può richiedere l'esenzione
Nel testo della Circolare ministeriale vengono elencati i soggetti che hanno diritto a richiedere un'esenzione, temporanea o permanente, alla vaccinazione anti SARS- CoV- 2, e che quindi non saranno obbligati a mostrare il green pass per accedere al luogo di lavoro. Allo stesso tempo, però, non è stata ancora stabilita la tipologia di certificazione alternativa, se dovrà essere emesso un qualche codice QR o se la certificazione medica cartacea attuale resterà valida in sostituzione del green pass.
Possono richiedere l'esenzione:
Soggetti con esenzione medica: tutti coloro che, sulla base di specifiche condizioni cliniche, hanno ricevuto una certificazione medica che li esoneri dall'esibire il green pass. È molto importante per questi soggetti continuare ad applicare le misure di prevenzione anti- contagio, indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti.
Soggetti che hanno sviluppato reazioni gravi al vaccino: l'esenzione temporanea può essere anche rilasciata a soggetti che hanno sviluppato reazioni allergiche a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino , o che hanno comunque avuto reazioni gravi.
Donne in gravidanza: le donne in stato interessante possono richiedere al proprio medico un certificato temporaneo per essere esentate dalla vaccinazione. L'allattamento invece non è considerato motivo di esenzione.
Chi rilascia l'esenzione
Le certificazioni possono essere rilasciate da:
medici vaccinatori dei servizi vaccinali;
medici di medicina generale o pediatri che operano nella campagna vaccinale anti SARS- CoV- 2 nazionale.
Cosa contiene l'esenzione
Nella certificazione di esenzione vanno indicati:
le generalità dell'interessato
la dicitura completa "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105″;
la data di fine validità della certificazione;
i dati del servizio vaccinale dell'azienda o del servizio sanitario regionale;
il numero d'iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore;
il timbro e la firma del medico certificatore.
Proroga smartworking per lavoratori fragili
Vengono considerati "lavoratori fragili" tutti i lavoratori che a causa di immunodepressione, patologie oncologiche o condizioni di disabilità gravi, sono maggiormente esposti al rischio di un esito grave causato dall'infezione da Covid-19. La condizione di rischio dei lavoratori fragili sussiste sia nei vaccinati che non.
Questa categoria non ha diritto all'esenzione, se non giustificata da idonea certificazione medica, ma per proteggere questi lavoratori è stata stabilita una proroga del diritto al lavoro agile fino al 31 ottobre 2021.
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